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Società di recupero rinuncia al credito: importante risultato per un avvocato reggino

Risultato importante per l’avvocato Ombretta Florio, di Reggio Calabria, che è riuscita ad opporre efficacemente un decreto ingiuntivo emesso da una grossa società di recupero crediti nei confronti di un cliente. A seguito della notifica della opposizione, la Società ha persino rinunciato al capitale interessi e spese, nonché al decreto ingiuntivo. Si tratta di un risultato esemplare per i consumatori, destinato a fare giurisprudenza.Raccomandato da

Nulla è più dovuto, né a titolo di capitale, né a titolo di interessi o spese alla nostra mandante“: è quanto si legge nella rinuncia al credito da parte della società di recupero.

Importante risultato ottenuto in una opposizione a decreto ingiuntivo emesso su meri saldaconto a favore di una società di recupero crediti cessionaria di un credito Bancario, la quale ingiungeva nei confronti di tre persone fisiche, intestatarie di un contratto di conto corrente, la somma complessiva di € 12.254,06 per un asserito saldo debitore del contratto sottoscritto – si legge in una nota diffusa dal legale -. La società di recupero crediti, difatti, nel richiedere una somma pari ad 12.254,06 ad alcuni cittadini , dichiarava che il contratto di cessione di crediti con la Banca cedente fosse stato stipulato in data 23/06/2016 , che fosse stato dato avviso di cessione pubblicato ( ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 T.U.B.) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 09 2016“.

E tuttavia, per come rilevato nell’atto di opposizione del legale dell’”Associazione Nazionale Con il Consumatore”, avv. Ombretta Florio, l’art. 58 comma 2 TUB stabilisce che solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi in maniera chiara e trasparente i crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione, detto contenuto risulta in concreto idoneo a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito.
Nella fattispecie affrontata, si è evidenziata la totale assenza di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società di recupero crediti in mancanza di conoscenza di una valida cessione del credito originario da parte dei correntisti.

Non solo – precisa la nota stampa -, ma è prassi delle banche depositare nel procedimento per decreto ingiuntivo, il solo attestato di “saldaconto”, cioè una attestazione con cui il dirigente dichiara l’ammontare del valore numerico finale risultante a credito della banca, senza alcun dettaglio delle operazioni registrate in dare ed avere nel rapporto di conto corrente, ovverosia i documenti funzionali a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo e nei quali sono indicate anche le condizioni attive e passive che la banca applica“.

La società di recupero crediti, dinnanzi alle valide eccezioni sottese all’atto di opposizione al decreto spiegato dall’avv. Florio, ha provveduto a rinunciare nell’immediato al credito vantato a titolo di capitale, interessi e spese, nonché al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei correntisti.

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